Usucapione terreno agricolo: come fare e quanto costa

Tutto quello che c’è da sapere per richiedere l’usucapione del terreno agricolo

L’usucapione di un terreno si ha quando un soggetto che detiene il possesso continuato di un fondo da lui coltivato, gestito, e di cui ha curato gli interessi. Questa eventualità deve realizzarsi per un periodo di almeno vent’anni. Il possessore dei diritti di proprietà del terreno in questione, tuttavia, deve risultare totalmente assente per l’intero periodo in cui l’altro soggetto si è preso cura del fondo agricolo.

Ovviamente, il nuovo soggetto che subentra non deve aver ottenuto il possesso del bene tramite la violenza e la forza, e comunque non deve averne ottenuto il possesso illegalmente. L’usucapione si distingue di due tipi: ordinario e abbreviato. Il primo si ha quando un soggetto che ha ottenuto il possesso del bene, e fa richiesta di proprietà dopo un periodo di tempo di vent’anni.

Il secondo caso, invece, è più delicato. Questo, infatti, prevede che un finto proprietario abbia venduto il terreno ad un individuo, che comunque ha agito in buona fede. Questo, ignaro dell’azione illegale del finto proprietario, si prende cura del terreno per un periodo di almeno cinque anni. Se dopo questo periodo il vero proprietario si fa avanti, il soggetto può richiedere l’usucapione, poiché ha agito in buona fede. L’usucapione non può essere richiesta su terreni demaniali, ovvero di proprietà dello stato o di enti pubblici.

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    Cos’è l’usucapione del terreno agricolo?

    Quando si parla di usucapione ci si riferisce alla possibilità che un soggetto ha di acquistare un terreno agricolo, facendo valere il suo possesso del bene nel corso di un periodo di vent’anni consecutivi. In questo tempo, il reale proprietario non si è occupato del bene, e ha incaricato chi richiede l’usucapione della sua gestione.

    Affinché possa essere richiesto l’usucapione devono verificarsi delle condizioni specifiche:

    • Il terreno agricolo deve essere iscritto al catasto rustico, e avere destinazione d’uso per attività agraria.
    • Il vero proprietario deve essere completamente assente e non occuparsi completamente del bene per vent’anni consecutivi.
    • Il soggetto che intende acquistare il terreno deve essersi occupato del terreno e del suo rendimento dominicale (ovvero un reddito derivato dal possesso di terreno per produzione agricola) per vent’anni consecutivi.
    • Il reale proprietario non deve rivendicare il terreno né manifestarne interesse per il periodo prestabilito dalla legge (almeno quindici anni).
    • Il soggetto che richiede l’usucapione non deve essere entrato in possesso del terreno con la forza, con violenza, ma per concessione del reale proprietario.
    • Chi richiede l’usucapione deve poter dimostrare di essersi occupato del terreno agricolo per il periodo di tempo richiesto dalla legge.

    La richiesta viene presentata al Tribunale ordinario di competenza, consegnando tutta la documentazione richiesta, e coinvolgendo eventualmente testimoni.

    L’usucapione, dunque, è una modalità di acquisto di un terreno agricolo, con la sola differenza che l’immobile in questione non è stato necessariamente messo sul mercato dal reale proprietario.

    La manovra è pensata per evitare l’accumulo di terreni in stato di abbandono, mantenendoli invece curati e coltivati oltre che redditizi.

    L’usucapione non prevede che l’immobile venga venduto o donato, ma piuttosto si tratta di una vendita forzata tramite richiesta al tribunale competente e dimostrazione di possesso dello stesso per un periodo di circa vent’anni continuativi.

    Il reale proprietario che ha lasciato il terreno in concessione al soggetto, e che lo ha letteralmente abbandonato senza rivendicarne la proprietà, per l’intero ventennio, si potrebbe ritrovare costretto a vendere il terreno agricolo in modo forzato.

    Prima di procedere con la causa, le due parti vengono invitate dal tribunale ad effettuare una mediazione obbligatoria, col fine di raggiungere un accordo. Il richiedente, quindi, pagherà la somma dovuta al reale proprietario per poterne entrare in possesso. Se le due parti non raggiungono un accordo, questa somma viene definita dal Tribunale stesso, ed equivale al reale valore del terreno.

    Il pagamento del bene può essere effettuato anche con l’apertura di un finanziamento, come per esempio il mutuo agrario. L’usucapione è disciplinata all’articolo 1158 e seguenti del codice civile.