Occupazione senza titolo immobile privato: come avviene l’occupazione abusiva?

Legge e normative sull’occupazione abusiva di un immobile privato

L’occupazione abusiva di immobile si verifica quando un soggetto privo di alcun titolo, si stabilisce in un immobile di proprietà altrui. Ma non solo, perché questo tipo di illecito può verificarsi anche dopo che sia stato concluso un contratto di locazione, come ad esempio quando tale contratto scade e l’inquilino si rifiuti di lasciare l’immobile.

Di fatto, l’occupazione abusiva di un immobile privato viola uno dei diritti riconosciuti dalla Costituzione: il diritto di proprietà. Per tale motivo, il legislatore ha previsto delle norme volte alla tutela del proprietario. Tuttavia si tratta di norme che non garantiscono sempre una tutela immediata poiché non presuppongono poteri coercitivi, bensì la possibilità di fare appello al giudice.

Nel marzo 2023, le istituzioni hanno messo in discussione gli strumenti in vigore soprattutto in materia di risarcimento del danno. E, nonostante le variazioni della giurisprudenza, possiamo dire che resta consolidata la tutela ripristinatoria. Ma vediamo quali sono le leggi e le normative sull’occupazione senza titolo di un immobile privato.

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    Occupazione abusiva immobile, la normativa vigente

    Nell’ordinamento italiano, l’occupazione abusiva di immobile è a tutti gli effetti un illecito civile. Questo significa che l’autore dell’illecito è dovuto a restituire la proprietà e a risarcire i danni. In più questo reato può essere punito con la reclusione fino a tre anni.

    Come spiega la Camera dei deputati nel documento dedicato ai nuovi progetti di legge sul tema, in base all’art. 633 c.p. (Invasione di terreni o edifici): “chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici e privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032”.

    Si tratta, poi, di un reato aggravato da diverse ipotesi:

    • Se l’illecito dell’occupazione senza titolo è stato commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona armata. In questi casi viene applicata la pena della reclusione da due a quattro anni e di una multa da 206 a 2.064 euro se si procede d’ufficio;
    • Se l’occupazione abusiva di immobile privato viene commesso da due o più persone, allora la pena per gli autori e gli organizzatori aumenta.

    Inoltre, l’illecito in questione è procedibile a querela di parte e, cioè, riconducibile a reato meno grave in cui è necessaria una querela della persona offesa. Questo però, non è valido se l’illecito è riconducibile a ipotesi aggravate (più di cinque persone o con l’uso palese di armi) e quando l’occupazione si riferisce a acque, terreni o edifici pubblici destinati ad uso pubblico.

    In più, il reato di occupazione abusiva di immobile è attribuito alla competenza del giudice di pace secondo l’art. 4 d. lgs. n. 274 del 2000. In caso di aggravanti, invece, la competenza è del tribunale in composizione monocratica.