Sovraindebitamento: a chi rivolgersi? Avvocati e OCC

Costo, richiesta e composizione della crisi da sovraindebitamento

Ebbene sì, la prima domanda che ci si pone quando si è in stato di sovraindebitamento è: a chi rivolgersi? La risposta non è poi così scontato che sia conosciuta da tutti ed è: all’Organismo di Composizione della crisi.

Si tratta di un ente pubblico imparziale e terzo che viene autorizzato dal Ministero di Giustizia e che ha il compito di fornire tutte le informazioni necessarie al sovraindebitato per uscire dalla crisi. Ma soprattutto, è l’Organismo che lo assisterà in tutte le fasi del procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Di fatto, riguardo il sovraindebitamento l’OCC ha il compito di valutare se un debitore può accedere o no al procedimento, valutando quali debiti possono essere stralciati e predisponendo insieme al debitore il piano di uscita della crisi prima di trasmettere tutto al giudice.

Andiamo per ordine e capiamo che titolo professionale hanno i gestori della crisi da sovraindebitamento e come fare richiesta per la composizione della crisi.

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    Sovraindebitamento, a chi rivolgersi? La qualifica professionale dei gestori della crisi (OCC)

    Prima di chiedersi a chi rivolgersi per sovraindebitamento è bene capire chi sono i cosiddetti Gestori della crisi dell’Organismo di composizione della crisi e quali debbano essere i loro requisiti professionali.

    Innanzitutto, il gestore della crisi da sovraindebitamento deve essere in possesso della laurea magistrale in materie giuridiche e economiche. Va detto anche che secondo l’art. 28 della Legge Fallimentare anche i ragionieri commercialisti possono essere nominati come gestori della crisi e gestire le varie procedure.

    Oltre al requisito di laurea magistrale e del titolo professionale da ragionieri professionisti, un altro requisito è quello di aver conseguito una formazione specifica nell’ambito della crisi d’impresa e del sovraindebitamento anche del consumatore. Può trattarsi o di in un corso di perfezionamento universitario e, quindi, postumo alla laurea magistrale non più corto di duecento ore oppure di corsi istituiti dalle Camere di Commercio, dagli Ordini Professionali e dai Segretari sociali in convenzione con le Università.

    Dopo la partecipazione al corso, poi, è necessario svolgere un periodo di tirocinio non inferiore a sei mesi presso uno o più Organismi di composizione della crisi, commissari giudiziali, professionisti indipendenti, curatori fallimentari, professionisti delegati per operazioni di vendita in procedure esecutive immobiliari oppure presso professionisti nominati per svolgere le funzioni e i compiti dell’OCC.

    Ciò che è importante conseguire durante il tirocinio sono le competenze ricavate dalla partecipazione a tutte le fasi di elaborazione e attestazione degli accordi che poi richiedono l’omologa del Giudice di composizione della crisi da sovraindebitamento. Parliamo, dunque, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani concordati preventivi ma anche di proposte di concordati fallimentari omologati, di attività di verifica dei crediti, di accertamento del passivo e di amministrazione e liquidazione di beni.

    Inoltre, dopo l’abilitazione il gestore della crisi deve acquisire uno aggiornamento biennale specifico dalla durata complessiva di non meno di quaranta ore sulle materie trattate nel suo lavoro e, quindi, sulla crisi d’impresa, sul sovraindebitamento e sul consumatore. Tale aggiornamento deve essere acquisito presso uno degli Ordini Professionali citati precedentemente o presso le Università.