Imposta sostitutiva mutuo prima casa: cos’è e come si calcola

Costo, pagamento e informazioni sull’imposta sostitutiva per il mutuo prima casa

Ogni tipologia di mutuo è può prevedere l’applicazione di una tassa, poco nota ai più, conosciuta come imposta sostitutiva, che si applica anche nel caso di mutui ipotecari finalizzati all’acquisto della prima casa.

Si tratta di una tassa che non è, tuttavia, uniforme a tutte le tipologie di finanziamento, specie sotto il profilo dell’aliquota applicabile, e che, almeno in teoria, dovrebbe essere versata dalla banca o istituto di credito, ma nei fatti ricade tra le spese che chi richiede un mutuo deve sostenere, sotto forma di ‘’rimborso’’.
In questo approfondimento scopriremo cosa c’è da sapere sull’imposta sostitutiva mutuo prima casa e, in particolare, come si calcola e quando si applica.

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    Imposta sostitutiva mutuo prima casa: cos’è?

    Quando si fa richiesta di mutuo per l’acquisto della prima casa bisogna considerare i costi derivanti da tutta una serie di imposte e tasse. L’introduzione nel 1973 dell’imposta sostitutiva ha rappresentato un indubbio vantaggio, dal momento che essa, in pratica, va a sostituirsi (come il termine lascia intendere) a tutte le altre imposte.

    Essa è opzionale e come tale può essere scelta quale alternativa al pagamento delle altre imposte.Imposta sostitutiva mutuo prima casa

    Il suo valore viene calcolato in termini percentuali ed è pari allo 0,25% della somma finanziata. Se tradotta in termini numerici ci si rende conto che si tratta di una cifra davvero irrisoria e questo è dovuto alla volontà di consentire l’accesso al mutuo il più possibile alcune categorie, soprattutto quella rappresentata dai giovani.

    Ciò che è importante sapere riguarda il fatto che l’imposta sostitutiva si applica esclusivamente per contratti che hanno una durata medio-lunga, ovvero superiore ai 18 mesi.

    Come accennato all’inizio di questo approfondimento, il pagamento di questa tassa spetta al mutuatario e nel caso in cui i soggetti che ne beneficiano siano più di uno, ciascuno contribuirà  in proporzione sulla base della cifra risultante dalla ripartizione della quota.

    Si tratta nel complesso di un’aliquota agevolata che, come tale, decade qualora venisse meno il diritto all’agevolazione per la prima casa. Per spiegare meglio cosa significa, facciamo l’esempio di una casa che, a seguito di un cambio di residenza, diventi una seconda casa. In questo caso l’importo della cifra mancante dovrà essere integrato. Questo perché l’aliquota agevolata si applica, a seguito dell’intervento normativo attuato con la legge finanziaria del 2008, solo ai contratti di mutuo destinati all’acquisto, costruzione o ristrutturazione della prima casa; a tutte le altre tipologie di finanziamento, invece, si applica un’aliquota pari al 2%.

    Quindi, se una prima casa non dovesse più risultare tale, il proprietario è tenuto a rimborsare quell’1,75% dell’aliquota mancante.

    Lo stesso criterio si applica anche nei casi di verificata mendacità rinvenuta nel contratto (ad esempio, se viene dichiarato che l’immobile è una prima abitazione, ma tale non è).

    In quest’ultimo caso, oltre l’integrazione dell’aliquota, si deve pagare anche:

    • una sanzione del 30% sulla cifra ancora da versare;
    • gli interessi calcolati in proporzione al periodo.