Certificato di agibilità e abitabilità: chi lo rilascia? Costo e dettagli

Tutto quello da sapere sul certificato di agibilità e abitabilità

Capita spesso di sentire utilizzare espressioni quali Certificato di abitabilità e di agibilità in maniera indistinta. A qualcuno questo uso indistinto può generare confusione, eppure non si tratta di un errore. Sia certificato di abitabilità che di agibilità fanno riferimento alla stessa fattispecie e questo a partire dall’entrata in vigore del Testo Unico nel 2001, con cui le due tipologie sono state unite sotto il nome di Certificato di agibilità, modificato poi con il d.lgs 222/2016, col quale è stata adottata la denominazione di  Segnalazione certificata di agibilità (SCA).

Di questi importanti cambiamenti parleremo nel corso dell’articolo. Quel che adesso è importante sapere è che, in effetti, fino al 2001, tra Certificato di abitabilità e Certificato di agibilità c’era una sostanziale differenza:

  • certificato di abitabilità: riferito a immobili destinati ad uso abitativo;
  • certificato di agibilità: riferito a immobili ad uso civile e commerciale.

Lo scopo, invece, era pressoché simile, ossia: attestare le condizioni di sicurezza, di igiene e salubrità dell’immobile.

Quali sono le più importanti modifiche intervenute nel tempo in materia? A questa domanda cercheremo di dare risposta in questo approfondimento, ripercorrendo le tappe più significative che hanno portato alla modifica del Testo Unico nel 2016, fornendo informazioni utili circa costi, rilascio e altri significativi dettagli.

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    Certificato di abitabilità: cos’è e quando serve?

    Abbiamo così introdotto quelli che sono i passaggi fondamentali, ora vediamo nel dettaglio cos’era e cosa è diventato oggi il certificato di abitabilità.Certificato di abitabilità

    Con questa espressione si faceva riferimento ad un documento relativo ad un immobile da destinare ad uso abitativo rilasciato dal Comune in cui il bene era situato. Esso certificava la sussistenza delle condizioni di regolarità urbanistica e l’idoneità dell’immobile sotto il profilo della staticità, della salubrità e della funzionalità degli impianti essenziali, ai quali si sono aggiunti ulteriori parametri (come l’efficienza energetica) in adeguamento alle direttive europee.

    Il documento, che ricordiamo veniva rilasciato dal Comune previa verifica tecnica, serviva, dunque, a chiunque volesse usufruire di un immobile, in quanto attestava normativamente che il bene era idoneo ad uso abitativo  in riferimento ai criteri sopracitati.

    Con l’entrata in vigore del Testo Unico del 2001 si verifica un primo importante cambiamento: i certificati di abitabilità e agibilità vengono uniti in un unico documento denominato di Certificato di agibilità. La normativa del 2016, però, ha inciso profondamente nella disciplina sotto il profilo burocratico, semplificando ulteriormente sotto 3 aspetti:

    • abitabilità e agibilità vengono unite in un’unica documentazione: la Segnalazione certificata di agibilità (SCA);
    • il soggetto che rilascia la SCA è il dirigente dei lavori o un professionista;
    • viene meno la distinzione tra destinazione ad uso abitativo e ad uso commerciale dell’immobile.

    La prima sostanziale novità riguarda la denominazione, dal momento che non si tratta più di una certificazione, ma di un’autocertificazione che il dirigente dei lavori o un esperto consegna al comune nei tempi stabiliti (vedremo in seguito l’importanza della tempistica). Ciò non significa che la certificazione di agibilità sia scomparsa, piuttosto cambia la prassi per il rilascio.

    In base alla nuova normativa, inoltre, la certificazione è obbligatoria per tutti gli immobili destinati ad uso permanente da parte dell’uomo, ossia:

    • nuove costruzioni;
    • ristrutturazioni totali o parziali;
    • interventi che potrebbero modificare le condizioni di sicurezza, igiene ed energetiche;
    • sopraelevazioni o ampliamenti.

    La nuova normativa, come si può notare, non solo ha semplificato l’iter burocratico, ma ha apportato modifiche importanti in relazione ai punti che abbiamo evidenziato.

    Certificato di abitabilità silenzio assenso

    Con l’autocertificazione SCA è il soggetto addetto alla direzione dei lavori ad accertare che l’immobile rispetti i parametri necessari affinché sia idoneo all’uso abitativo o commerciale.certificato di abitabilità silenzio assenso

    Una volta conclusi i lavori edilizi si procede alla consegna della documentazione al comune al fine di ottenere il certificato di agibilità.

    Al fine di tutelare il cittadino contro eventuali disattenzioni o ritardi dell’amministrazione comunale, il D.P.R. 425/1994 all’art. 4 aveva introdotto una sorta di regola amministrativa per cui, trascorsi 60 giorni senza che il comune fornisse una risposta, l’agibilità si considerava concessa. Con le modifiche apportate al T.U. dal d.lgs 222/2016 il meccanismo del silenzio assenso è stato di fatto eliminato. La nuova procedura di agibilità, infatti, attribuisce la responsabilità su chi è incaricato di redigere e consegnare la certificazione SCA.

    Prezzo per rilascio del certificato di abitabilità

    Nell’impossibilità di definire un prezzo fisso per il rilascio del certificato di abitabilità, possiamo tuttavia riportare quelli che sono i costi fissi. Questi includono:

    • diritti di segreteria: 150€ circa;
    • due marche da bollo di 16€;
    • onorario del tecnico per la stesura del documento SCA: da 150 a 1500€;
    • collaudo statico: da 400 a 4000€;
    • controllo degli impianti: tra gli 80 e i 300€.