Garante mutuo: si può togliere? Ecco come fare la revoca

Informazioni, passaggi e requisiti per la rimozione del garante nel mutuo

Assumere l’impegno di prestare garanzia in caso di mutuo è molto oneroso, soprattutto quando recedere poi non è semplice: pertanto, è opportuno chiedersi se e come il garante può togliersi dal contratto.

In questo approfondimento cercheremo di rispondere proprio a questa domanda passando in esame la figura del garante e i casi in cui è possibile recedere dalla fideiussione.

Prima di avventurarsi nell’impresa, però, spieghiamo meglio cos’è una fideiussione.

Si tratta di contratto con cui un soggetto garantisce nei confronti di un creditore l’adempimento di un’obbligazione altrui.

Nel nostro caso, quando una banca concede un prestito ha poi bisogno di garanzie per prevenire possibili inadempimenti da parte del mutuatario. Essa ha due possibilità:

  • iscrivere un’ipoteca sull’immobile a garanzia del credito;
  • accettare una fideiussione.

In quest’ultimo caso viene nominato un garante, alle cui risorse l’istituto bancario può rivalersi in caso di inadempimento da parte del debitore.

Trattandosi di mutuo è evidente che si parla di un impegno da assumersi per tempi molto lunghi, durante i quali l’incognita imprevedibilità è sempre da mettere in conto. Tornando alla domanda di partenza: se per una qualsiasi motivazione il garante volesse recedere dal contratto, può farlo?

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    Garante mutuo: chi è?

    Quella del garante è una figura disciplinata normativamente. L’articolo 1936 del Codice Civile, infatti, definisce il garante come colui che, impegnandosi personalmente nei confronti del creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui.rimuovere garante dal mutuo

    Si tratta di quella che in giurisprudenza si definisce ‘’garanzia accessoria’’, ossia una forma di tutela richiesta al mutuatario a prescindere dalla sua condizione reddituale, la cui validità è subordinata all’efficacia del contratto (spiegheremo poi meglio cosa si intende).

    Obbligandosi con la banca, il garante impegna tutto il suo patrimonio, nei limiti di un importo massimo fissato.

    La sua figura, tuttavia, è, come abbiamo visto, accessoria e straordinaria, nel senso che interviene sì laddove non ci sono garanzie sufficienti da parte del debitore, ma ciò non implica che il garante si faccia carico del debito, salvo intervenire qualora il debitore risulti insolvente.

    Alla banca poco importa quale sia il vincolo che leghi il cliente al garante; quello che l’istituto di credito valuta è, infatti, la consistenza patrimoniale di chi garantisce.

    Fideiussione: tipologie e durata

    La fideiussione è dunque una garanzia prestata da un soggetto a favore di un altro di adempiere, in specifici casi, in luogo del debitore.

    Questa è in pratica la fideiussione specifica, ma non si tratta di un’unica fattispecie. Esistono infatti diverse tipologie di fideiussione.

    Per quanto ci riguarda, ad interessarci sono soprattutto due le tipologie cui soffermarsi:

    • fideiussione a tempo determinato, caratterizzata da una scadenza specifica al termine della quale viene meno l’obbligo del fideiussore verso la banca;
    • fideiussione a tempo indeterminato, di conseguenza non ha scadenza.

    In quest’ultima rientra la tipologia di fideiussione più richiesta dalle banche, la cosiddetta ‘’fideiussione omnibus’’, con la quale il fideiussore garantisce, fino ad un certo importo, l’adempimento di ogni tipo di debito presente e futuro contratto dal debitore.

    Il fideiussore, accettando, si assume un grosso rischio, vuoi per l’imprevedibilità di quelli che potrebbero essere i futuri impegni del debitore, vuoi perché il tetto massimo stabilito il più delle volte è facilmente raggiungibile.

    Ma il rischio principale cui il garante va incontro deriva dal fatto che una volta assunto l’impegno non può retrocedere, se non per espressa concessione del creditore.

    A conferma di ciò è intervenuta anche la Corte di Cassazione, ribadendo che il fideiussore non ha facoltà di uscire dall’obbligo assunto di pagamento, se non per espressa concessione del creditore.