Accollo del mutuo ipotecario: quando e come farlo

Informazioni e indicazioni per un accollo del mutuo ipotecario

Accollo mutuo ipotecario

Se decidete di acquistare un immobile su cui grava un’ipoteca potrete farlo facendovi carico del mutuo del venditore, pagando le rate residue al posto suo. Questo procedimento si chiama accollo del mutuo ipotecario ed è molto comune in questo genere di situazioni. Vediamo quali sono le caratteristiche dell’accollo, le tipologie e quando conviene procedere con questa operazione.

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    Cos’è l’accollo mutuo ipotecario?

    L’accollo del mutuo è il trasferimento del mutuo da un individuo a un altro, a prescindere dall’adesione della banca all’accordo, come afferma l’articolo 1273 del Codice Civile che disciplina questo procedimento. L’operazione prevede la presenza di un accollato, cioè il debitore che ha stipulato il contratto originario, e un accollante, ovvero il terzo che prende il posto del mutuatario nel contratto preesistente.

    Quando si vende una casa con ipoteca a garanzia di un mutuo attivato si dovrà estinguere il mutuo e pagare un’eventuale penale di estinzione anticipata, e poi si potrà procedere con la cancellazione dell’ipoteca. Tuttavia, chi acquista questo immobile dovrà molto probabilmente accendere un nuovo mutuo, quindi l’accollo di quello già esistente si presenta come una soluzione ideale. L’accollante dovrà quindi ripagare il finanziamento concesso dalla banca proprio come avrebbe fatto il debitore originario, mentre quest’ultimo potrà richiedere la liberatoria al creditore e svincolarsi definitivamente dal contratto.

    Il creditore ha la facoltà di aderire o meno al contratto solo in caso di accollo di tipo esterno, che è quello più comune. In questa forma di accollo, il debitore e un terzo danno la possibilità alla banca di partecipare approvando oppure no il loro accordo. Con un accollo di tipo interno o semplice, invece, l’operazione produce effetto soltanto nel rapporto tra il mutuatario originario e colui che subentra, senza che il creditore possa aderire. Quest’ultimo tipo rientra nel concetto di autonomia privata, e quindi non è specificatamente trattato nell’articolo 1273 del Codice Civile.